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Tari, qual e’ la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

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Tari, qual e’ la differenza tra quota fissa e quota variabile e come calcolarle

La Tari è la tassa sui rifiuti destinata a finanziare il servizio di raccolta,...

Adnkronos

26 Marzo 2026 01:28

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(Adnkronos) - La Tari è la tassa sui rifiuti destinata a finanziare il servizio di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti urbani. Si tratta di un tributo locale che deve essere pagato da chi possiede o utilizza un immobile che può produrre rifiuti, come abitazioni, negozi, uffici o stabilimenti produttivi. L'importo della Tari non è uguale in tutta Italia. Ogni Comune, infatti, stabilisce le proprie tariffe in base ai costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nel proprio territorio. Nonostante queste differenze locali, il sistema di calcolo della tassa segue criteri generali comuni: la Tari è composta da due elementi principali, la quota fissa e la quota variabile. A spiegare la distinzione tra queste due componenti è Alessandra Caparello di Immobiliare.it, che ricorda come sia fondamentale per capire come viene determinato l'importo della tassa e perché la cifra da pagare può cambiare da una famiglia all'altra o da un'attività all'altra. 

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La Tari è stata introdotta nel 2014 nell'ambito della riforma della fiscalità locale e rappresenta il tributo con cui i cittadini contribuiscono a sostenere i costi del servizio di gestione dei rifiuti. Le somme raccolte attraverso questa tassa servono a coprire tutte le attività legate al ciclo dei rifiuti urbani, tra cui: la raccolta dei rifiuti domestici e assimilati; il trasporto verso gli impianti di trattamento; il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti; lo spazzamento e la pulizia delle strade; le attività amministrative e organizzative del servizio. 

La normativa prevede che il gettito della Tari debba coprire integralmente i costi del servizio. Questo significa che le tariffe vengono calcolate in modo da garantire il finanziamento completo delle spese sostenute dal Comune per la gestione dei rifiuti. 

Il presupposto per l'applicazione della Tari è rappresentato dal possesso o dalla detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte operative che possano potenzialmente produrre rifiuti urbani. La giurisprudenza ha chiarito più volte che, ai fini dell'obbligo di pagamento del tributo, non è necessario dimostrare l'effettiva produzione di rifiuti. E' sufficiente che l'immobile sia potenzialmente idoneo a produrli. Questo significa che il semplice fatto di non utilizzare un immobile non è sufficiente per evitare il pagamento della tassa. Se un'abitazione o un locale rimane vuoto per scelta del proprietario o dell'occupante, la Tari continua comunque a essere dovuta. Per ottenere l'esenzione dal tributo è necessario dimostrare che il locale o l'area non possono oggettivamente produrre rifiuti perché si trovano in condizioni di inutilizzabilità. In altre parole, il contribuente deve provare che l'immobile non è concretamente utilizzabile. 

Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, la presenza anche di uno solo tra arredi o utenze attive (come luce, acqua o gas) è sufficiente a far presumere che l'immobile sia utilizzato e quindi idoneo alla produzione di rifiuti. Si tratta di una presunzione semplice, che può essere superata solo se il contribuente dimostra il contrario. Di conseguenza, per escludere l'assoggettamento alla Tari è generalmente necessario che nell'immobile manchino sia gli arredi sia tutte le utenze di rete. I Comuni possono inoltre individuare, attraverso il proprio regolamento, altri elementi utili a dimostrare l'effettivo utilizzo di un immobile, purché si tratti di indicatori che rivelino concretamente la possibilità di utilizzo dei locali. 

Nel calcolo della Tari rientrano anche le pertinenze delle abitazioni, come ad esempio garage, cantine o posti auto. Questi spazi sono considerati parte integrante dell'utenza domestica e vengono quindi inclusi nel calcolo della tassa. In particolare, la superficie delle pertinenze viene sommata a quella dell'abitazione principale per determinare la quota fissa della tariffa. 

 

Esistono tuttavia alcune situazioni in cui la Tari non si applica. Sono escluse dal tributo: le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali già tassati quando non sono operative; le parti comuni condominiali indicate dall'articolo 1117 del codice civile, a condizione che non siano utilizzate o detenute in modo esclusivo da un singolo soggetto. 

 

 

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